Eliminazione delle barriere architettoniche
Fino al 31 dicembre 2011 è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione
edilizia.
Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche
riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione
di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico,
siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap
grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
La detrazione per
l’eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione
del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più
rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36% .
La detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti
unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.
Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili,
sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna
del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l’acquisto
di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.
Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l’altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.
La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può
essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione se risulta conforme alle
prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (fermo
restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi
possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).
Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione
rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione. Per le prestazioni
di servizi relative all’appalto dei lavori in questione, è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.