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Dossier del 16 febbraio 2009
Presentazione
Le agevolazioni
Eliminazione delle barrirere architettoniche
Glossario
Documenti
Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili
Formulario
Legge 5 febbraio 1992 n.104
Legge 12 marzo 1999, n.68
Legge 23 dicembre 1998 n.448 (facoltà di autocertificazione)
Legge 28 gennaio 2009 n.2

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Glossario

DEDUZIONI
Spese che si possono sottrarre dal reddito complessivo, con un beneficio rapportato all’aliquota marginale raggiunta dal contribuente. Operano pertanto in modo diverso dalle detrazioni, che abbattono l’imposta da pagare.
Sono tra le spese deducibili dal reddito:

  • le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap;
  • i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e alcuni volontari;
  • i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali;
  • i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
  • le erogazioni liberali alle istituzioni religiose;
  • gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;
  • gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
  • gli assegni alimentari stabiliti dal giudice e corrisposti ai familiari indicati nell’art. 433 del codice civile;
  • i contributi a consorzi obbligatori;
  • i contributi per i Paesi in via di sviluppo ;
  • i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;
  • i canoni, livelli e censi;
  • le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore;
  • le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere alle funzioni elettorali;
  • le somme restituite al sostituto d’imposta, se tassate in precedenza;
  • il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’adozione di minori stranieri, purché certificate dagli enti autorizzati a curare le relative procedure
  • le somme erogate a titolo di liberalità per il pagamento delle spese difensive di coloro che vengono ammessi al gratuito patrocinio.

DETRAZIONI
Agevolazioni consistenti nella possibilità di sottrarre determinate somme dall’imposta lorda.
In particolare le D. spettano ai contribuenti che hanno familiari a carico o che posseggono redditi di lavoro dipendente o di pensione, di lavoro autonomo o professionale o di impresa minore.
Danno inoltre diritto ad una detrazione d’imposta, nella misura fissa del 19%:

  • le spese sanitarie (per l’importo eccedente euro 129,11);
  • le spese sostenute per l’acquisto dei veicoli, dei sussidi tecnici e informatici e gli altri mezzi di ausilio per i portatori di handicap;
  • gli interessi passivi sui mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale e quelli per la ristrutturazione stipulati nel 1997, gli interessi passivi sui mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale;
  • gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari;
  • le spese funebri;
  • le tasse scolastiche;
  • i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (per i contratti stipulati fino al 2000);
  • i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001);
  • spese veterinarie;
  • spese per la conservazione del patrimonio storico e artistico;
  • erogazioni liberali per lo spettacolo e/o enti lirici;
  • erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche;
  • erogazioni liberali a favore delle Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
  • erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;
  • erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici;
  • contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso;
  • erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
  • erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.

Nuove spese detraibili

  • compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’abitazione principale;
  • spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica di ragazzi tra i 5 e i 18 anni
  • contratti di locazione stipulati da studenti iscritti ad un corso di laurea presso un’università ubicata in un comune diverso da quello di residenza
  • spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (c.d. badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana

DICHIARAZIONE DEI REDDITI
È l’atto attraverso il quale il contribuente comunica la propria situazione reddituale. La D. deve essere presentata da tutte le persone che l‘anno precedente hanno avuto redditi (dagli imprenditori e dagli esercenti arti e professioni deve essere presentata anche se non hanno percepito alcun reddito) su modelli predisposti annualmente dall’Agenzia delle Entrate. I modelli variano a seconda che si tratti della D. di persone fisiche, società di persone o di capitali. Per le persone fisiche il modello da utilizzare può essere UNICO PF (persone fisiche) oppure – se il dichiarante è un lavoratore dipendente o un pensionato – il modello 730.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CON IL MODELLO 730)
Modello semplificato di dichiarazione che i lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e i pensionati possono consegnare al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure ad uno degli appositi Centri di assistenza fiscale (Caf) costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro.
Ai Caf – che possono anche, dietro compenso, compilare la dichiarazione - deve essere presentata tutta la documentazione necessaria.
Quest’obbligo sussiste anche se al Caf viene presentata la dichiarazione già compilata. Gli indirizzi dei Caf regionali sono riportati nel sito Internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.it).
Utilizzare il modello 730 presenta notevoli vantaggi:

  • è più facile da compilare e non richiede di eseguire calcoli; il contribuente non deve neanche preoccuparsi di far pervenire la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. A tutto questo pensano il datore di lavoro o l’ente pensionistico oppure il Caf a cui il contribuente si è rivolto;
  • il contribuente ottiene il rimborso dell’imposta eventualmente trattenuta in più, direttamente nella busta paga o nella rata di pensione del mese di luglio (per i pensionati che percepiscono la pensione in rate bimestrali il rimborso è effettuato a partire dal mese di agosto o di settembre). In caso debba invece pagare delle somme, queste verranno trattenute direttamente dallo stipendio o dalla pensione. Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili, verrà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente può anche chiedere (riempiendo una apposita casella della dichiarazione) di rateizzare le trattenute in più mesi, pagando l’interesse dello 0,5% mensile.


Non possono utilizzare il 730 (e devono presentare la dichiarazione col modello UNICO) coloro che possiedono redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, i dipendenti da datori di lavoro che non sono obbligati ad effettuare le ritenute (ad es. lavoratori domestici) e coloro che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il 730:

  • al sostituto d’imposta se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
  • al CAF se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CON IL MODELLO UNICO)
Modello ordinario di dichiarazione che comprende, oltre alla dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale dei contribuenti Iva e la dichiarazione Irap.
FAMILIARI A CARICO
Familiari del contribuente in possesso di redditi propri non superiori a un determinato ammontare (che, attualmente, è fissato in 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili).
Sono considerati a carico:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
  • altri familiari, quali: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, i genitori adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. Per poter fruire della deduzione per “altri familiari a carico” è necessario che questi, oltre a non superare il predetto limite di reddito, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

IRPEF (IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE)
Principale imposta diretta del nostro sistema tributario. È personale (perché colpisce tutti i redditi prodotti dalle persone fisiche), progressiva (perché si applica con aliquote crescenti per scaglioni di reddito). Presupposto dell’Irpef è il possesso di redditi di qualsiasi natura. Soggetti passivi sono tutte le persone fisiche, residenti e non nel territorio dello Stato. Per queste ultime colpisce solo i redditi. Dal 1 gennaio 2004 l'Irpef viene sostituita dall' Ire che significa Imposta sul reddito.
IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)
Prelievo che colpisce, attraverso un sistema di detrazioni e di rivalsa, la parte di incremento di valore che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore finale, che corrisponderà l'intero tributo. L'Iva colpisce, con carattere di generalità, le importazioni, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
ONERI DEDUCIBILI
Spese che la legge consente di dedurre dal reddito complessivo lordo.
I principali sono: i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza di disposizioni legislative, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, le spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, etc.
La deducibilità è ammessa a condizione che gli O. siano stati sostenuti dal contribuente e siano rimasti a suo carico nel periodo d'imposta.
ONERI DETRAIBILI
Spese che la legge consente di detrarre percentualmente dall’imposta lorda. I principali sono: spese mediche, interessi passivi su mutui ipotecari per l’abitazione principale, premi di assicurazioni, spese funebri, spese di istruzione, determinate erogazioni liberali in denaro.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

 
 

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