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Reinserimento Idebenone |
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UN'ALTRA BATTAGIA PORTATA AVANTI CON
SUCCESSO DALL'AISA
Il medicinale IDEBENONE č stato
reinserito nella lista dei farmaci
erogabili dal servizio sanitario
nazionale per il trattamento della
miocardiopatia nei pazienti affetti
da Atassia di Friedreich. (09A05142)
Determinazione del 27 Aprile 2009
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n° 106 del 9 Maggio 2009.
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Inserimento del
medicinale «Idebenone»
nell'elenco dei medicinali
erogabili a totale carico
del Servizio sanitario
nazionale per il trattamento
della miocardiopatia nei
pazienti affetti da Atassia
di Friedreich. (09A05142) (GU
n. 106 del 9-5-2009 )
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AGENZIA ITALIANA
DEL FARMACO
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DETERMINAZIONE
27 aprile 2009
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Inserimento del
medicinale «Idebenone»
nell'elenco dei
medicinali erogabili
a totale carico del
Servizio sanitario
nazionale per il
trattamento della
miocardiopatia nei
pazienti affetti da
Atassia di
Friedreich.
(09A05142)
(GU n. 106 del
9-5-2009 )
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ARTICOLO |
IL DIRETTORE GENERALE Visti
gli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300; Visto
l'art. 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269,
convertito nella legge 24
novembre 2003, n. 326, che
istituisce l'Agenzia
italiana del farmaco ed in
particolare il comma 13;
Visto il decreto del
Ministro della salute di
concerto con i Ministri
della funzione pubblica e
dell'economia e finanze in
data 20 settembre 2004, n.
245 recante norme
sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia
italiana del farmaco, a
norma del comma 13 dell'art.
48 sopra citato, ed in
particolare l'art. 19; Vista
la legge 23 dicembre 1996,
n. 648, di conversione del
decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 536, relativo alle
misure per il contenimento
della spesa farmaceutica e
la determinazione del tetto
di spesa per l'anno 1996,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 23
dicembre 1996; Visto il
provvedimento della
Commissione Unica del
Farmaco (CUF) datato 20
luglio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.
219 del 19 settembre 2000
con errata-corrige nella
Gazzetta Ufficiale n. 232
del 4 ottobre 2000,
concernente l'istituzione
dell'elenco dei medicinali
innovativi la cui
commercializzazione e'
autorizzata in altri Stati
ma non sul territorio
nazionale, dei medicinali
non ancora autorizzati ma
sottoposti a sperimentazione
clinica e dei medicinali da
impiegare per una
indicazione terapeutica
diversa da quella
autorizzata da erogarsi a
totale carico del Servizio
sanitario nazionale qualora
non esista valida
alternativa terapeutica, ai
sensi dell'art. 1, comma 4,
del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 536, convertito
dalla legge 23 dicembre
1996, n. 648; Visto ancora
il proprio provvedimento
datato 31 gennaio 2001
concernente il monitoraggio
clinico dei medicinali
inseriti nel succitato
elenco, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del
24 marzo 2001; Ritenuto
necessario dettare le
condizioni alle quali detto
medicinale viene inserito
nell'elenco di cui al citato
provvedimento datato 20
luglio 2000 concernente
l'istituzione dell'elenco
stesso; Tenuto conto della
decisione assunta dalla
Commissione consultiva
tecnico-scientifica (CTS)
nella riunione del 10 e 11
febbraio 2009, come da
stralcio verbale n. 65;
Ritenuto pertanto di
includere il medicinale «idebenone»,
nell'elenco dei medicinali
erogabili a totale carico
del Servizio sanitario
nazionale istituito ai sensi
della legge 23 dicembre
1996, n. 648, con la
seguente indicazione
terapeutica: «trattamento
della miocardiopatia nei
pazienti affetti da Atassia
di Friedreich»; Visto il
decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 16
luglio 2008, registrato
dall'Ufficio centrale del
bilancio al registro visti
semplici, foglio n. 803 in
data 18 luglio 2008, con cui
il prof. Guido Rasi e' stato
nominato direttore generale
dell'Agenzia italiana del
farmaco; Visto il decreto
del Ministro della salute 28
settembre 2004 che ha
costituito la commissione
consultiva
tecnico-scientifica
dell'Agenzia italiana del
farmaco;
Determina:
Art. 1. Il medicinale «idebenone»
e' inserito, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 536, convertito
dalla legge 23 dicembre
1996, n. 648, nell'elenco
istituito col provvedimento
della Commissione unica del
farmaco citato in premessa.
Art. 2. Il medicinale di cui
all'art. 1 e' erogabile a
totale carico del servizio
sanitario nazionale, per il
trattamento della
miocardiopatia in soggetti
affetti da Atassia di
Friedreich, che non possono
avvalersi di valida
alternativa terapeutica, nel
rispetto delle condizioni
per esso indicate all'art.
3.
Art. 3. La prescrizione del
farmaco da parte dei centri
utilizzatori deve essere
effettuata per singolo
paziente mediante la
compilazione della scheda di
prescrizione informatizzata
secondo le indicazioni sul
sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it,
(sezione farmaci orfani),
che costituiscono parte
integrante della presente
determinazione. La presente
determinazione ha effetto
dal quindicesimo giorno
successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana. Roma, 27 aprile
2009 Il direttore generale:
Rasi |
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