|
PARCHEGGIO SU STRISCE BLU
Nota del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri - Direzione generale per la motorizzazione, 6 febbraio
2006, Prot n. 107
Oggetto: "Richiesta
chiarimenti sulla gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica
blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio delle
persone invalide detentrici di speciale contrassegno"
Si corrisponde alla
richiesta indicata in oggetto per svolgere alcune considerazioni
sull'argomento al fine di arrivare ad un definitivo chiarimento,
alla luce di quanto disposto dalla normativa vigente. Innanzitutto
si ricorda che l'articolo 5 del Codice della strada attribuisce
esclusivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il
potere di impartire ai prefetti ed agli Enti proprietari delle
strade, direttive per l'applicazione delle norme concernenti la
regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2
del CdS, e che l'art. 35 attribuisce allo stesso la competenza ad
impartire le direttive per l'organizzazione della circolazione e
della segnaletica, sentito il Ministero dell'Ambiente e della tutela
del territorio, per gli aspetti di competenza. Ciò premesso, si
rappresenta che il legislatore ha posto particolare attenzione alla
problematica afferente la sfera della disabilità, attraverso
numerose norme che tendono a facilitare la mobilità di questa
categoria di persone, nella convinzione che una utenza debole vada
comunque garantita.
In particolare l'art.
188 del codice (Circolazione e sosta dei vicoli al servizio di
persone invalide) e il DPR 24 luglio 1996. n. 503 (art. 11 e 12)
prevedono che le persone con disabilità possano usufruire di
importanti agevolazioni per facilitare la loro mobilità, a
condizione che espongano il contrassegno previsto dall'art. 381 del
Regolamento. Si vedano anche gli articoli 7 comma 1, lett. d) e
comma 4, ultimo periodo; 158, comma 2, lett. g) del CdS; art. 354,
comma 4, del Regolamento. In proposito si ricorda che l'esposizione
di tale contrassegno, valido su tutto il territorio nazionale,
autorizza la circolazione e la sosta dei vicoli a servizio delle
persone con disabilità, in deroga ad alcune prescrizioni di legge,
mettendole, al contempo, al riparo da improprie contestazioni o
verbalizzazioni di infrazioni. Per quanto riguarda l'oggetto del
quesito, dalla lettura degli articoli citati, si evince la chiara
volontà del legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili
anche con misure che attengono specificamente il settore della
sosta, ivi compresa l'esenzione da pagamento di tariffe orarie per
il parcheggio.
Tale convinzione è
supportata dalla lettura congiunta del comma 5 dell'art. 11 del
DPR 24 luglio 1996, n. 503, che prevede: "nell'ambito dei
parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi
di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei
veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del
contrassegno almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti
disponibili.", e dell'art.
188, comma 3: "i veicoli al servizio di persone invalide
autorizzate a norma del comma 2 (ovvero munite di contrassegno) non
sono tenute all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati
in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.". Non vi è
dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il
pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a
lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non
adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze,
potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da
parte dell'Ente proprietario, di un maggior numero di stalli
riservati.
Per quanto riguarda la risposta del Ministero dell'Interno, citata
in ambedue le note di riscontro, ad un quesito posto dalla
Prefettura di Bergamo, si fa notare che trattasi di problematica di
tutt'altro genere, riguardando specificamente l'applicazione
dell'art. 157, comma 6, del CdS. Infatti se è pur vero che ai sensi
del detto comma viene disposto, in via generale che "nei luoghi ove
la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai
conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in
cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo
della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione", va
da sé che, ove il soggetto non sia tenuto all'obbligo del rispetto
dei limiti di tempo, la segnalazione dell'orario in cui la sosta ha
avuto inizio risulta priva di motivazione.
Peraltro lo stesso
Ministero suggerisce la possibilità di escludere la illiceità di
comportamento, in presenza di particolari situazioni manifestate
dalle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 4 della legge
689/81, ove sia invocato lo stato di necessità.
Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Sergio
Dondolini)
|